Reati Minori
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I procedimenti di separazione personale dei coniugi e conseguentemente di cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d. divorzio) sono stati “snelliti” dalle modificazioni legislative intervenute (L. n. 55/2015 e D.L. n. 132/2014), che hanno ridotto le tempistiche e introdotto modalità semplificate, alternative al classico giudizio in Tribunale.
In materia di tempistiche, infatti, una volta avviato il procedimento di separazione personale, in particolare dal giorno dell’udienza presidenziale di cui all’ articolo 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970, si potrà procedere al divorzio dopo 1 anno in caso di separazione giudiziale, o addirittura 6 mesi in caso di separazione consensuale (c.d. divorzio breve, previsto dalla L. n. 55/2015).
Per quanto riguarda le alternative procedurali, ad oggi, in presenza di una crisi coniugale i coniugi hanno 3 strade da poter percorrere: laddove non vi sia unanime volontà di procedere, uno dei due coniugi potrà adire il Tribunale e procedere con il procedimento giudiziale (separazione/divorzio giudiziale); laddove ci sia una comune volontà di procedere ma senza un accordo comune sulle condizioni si potrà adire il Tribunale consensualmente al fine di rimettere al Giudice la stipula delle condizioni di separazione o divorzio (separazione/divorzio consensuale); infine, laddove vi sia accordo sia nel procedere che nelle condizioni (o comunque sia possibile addivenire ad una soluzione concorde) si può procedere stragiudizialmente, con abbattimento di tempistiche e costi, attraverso le nuove modalità introdotte dal D.L. n. 132/2014. ossia: l’Accordo dei coniugi davanti al Sindaco, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, esclusivamente in assenza di figli minori o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti; oppure, la Negoziazione assistita da uno o più avvocati, azionabile sia in presenza che in assenza di figli minori e/o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, attraverso la quale le parti, con l’assistenza degli avvocati, potranno addivenire ad una soluzione concordata sulle condizioni di separazione o divorzio, che successivamente, a cura degli avvocati, saranno sottoposte al vaglio del Tribunale per la definitiva omologa.
Quest’ultima procedura sta prendendo sempre più piede grazie al notevole risparmio di tempi e costi che comporta, laddove ci si rivolga a professionisti qualificati che siano anche dei bravi mediatori e, soprattutto, sappiano guidare il cliente nella delicata e tortuosa strada della crisi coniugale, senza perdere mai di vista gli interessi principali, ossia la serenità dei coniugi e soprattutto la tutela dei figli laddove presenti.
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